Sezione giurisdizionale Toscana sentenza n. 75/2010 Pubblico Impiego – Assenteismo fraudolento – Danno all’immagine


Segnalazione da UO Monitoraggio contratti e legale
I giudici contabili condannano un pubblico dipendente a risarcire il danno all’immagine causato all’amministrazione per un comportamento identificabile con “assenteismo fraudolento”, nello specifico evidenziano che: “Confermato, nei suoi aspetti sostanziali, il consolidato orientamento giurisprudenziale, già inaugurato dalla più volte richiamata Corte Conti, Sez. riunite n. 10/03/QM in tema di danno all'immagine (in termini, Corte Conti, Sez. riunite, n. 1/2011/QM). L'art. 55-quinquies D.Lgs. n. 165 del 2001 in tema di "assenteismo fraudolento" (quale introdotto dall'art. 69 D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150) riveste, infatti, carattere innovativo per il solo danno all'immagine, con particolare riferimento alla circostanza, di consentirne la perseguibilità, indipendentemente dalla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 17, comma 30 ter, D.L. n. 78 del 2009 e s.m.i. (sentenza irrevocabile di condanna per uno dei reati propri dei p.u. contro la P.A.). In tal modo a parere del Collegio, “il legislatore, nell'ambito della sua legittima discrezionalità, ha inteso garantire un diverso e più rigoroso trattamento per l'odioso fenomeno dell'assenteismo pubblico, fissando espressamente il principio per cui le condotte "assenteistiche" sono causa di lesione all'immagine della P.A. e circoscrivendo la discrezionalità delle valutazioni rimesse sul punto agli stessi organi giurisdizionali (così, Corte Conti, Sez. giur. Piemonte, n. 118/2013 e 115/2011); tutto ciò evidentemente a ragione della frequenza del richiamato fenomeno e della sua capacità di incrinare fortemente il senso di fiducia dei cittadini nei confronti delle Amministrazioni pubbliche.”.
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