Monitoraggio lavoro flessibile

Realizzare la piena trasparenza sugli aspetti che attengono all'organizzazione degli uffici e all'utilizzo delle risorse umane e finanziarie come strumento di “trasparenza” nelle pubbliche amministrazioni. Questo il senso della Direttiva sul Monitoraggio del lavoro flessibile, pubblicata nella GU n. 128 del 4 giugno 2010, che interviene sul tema dell’utilizzo delle tipologie di lavoro flessibile, non solo per gli aspetti connessi l’organizzazione del lavoro e degli uffici, ma anche per le implicazioni che ne derivano sul piano politico, economico e sociale. Entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate che trasmettono ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno, nonchè alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. Oggetto della rilevazione sono: i contratti di lavoro a tempo determinato; gli incarichi dirigenziali con contratto di lavoro a tempo determinato; i contratti di formazione e lavoro; i rapporti formativi: tirocini formativi e di orientamento; i contratti di somministrazione di lavoro, le prestazioni di lavoro accessorio e i contratti di inserimento; i contratti di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa e gli accordi di utilizzazione di lavoratori socialmente utili.
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